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Che cos’è un trattato internazionale? Definizione, sinonimi e tipi

Illustrazione di documenti ufficiali di trattato disposti insieme, con certificati, sigilli, nastri, pergamene, penne ed emblemi che richiamano accordi diplomatici scritti e atti giuridici. L’inquadratura più ampia mostra anche sfondo ufficiale, arredi, luce e dettagli dello spazio, collocando la scena in un ambiente diplomatico formale invece che in un momento pubblico casuale.

I trattati internazionali tendono ad essere di vari tipi, ma tutti sono considerati vincolanti per i soggetti di diritto. © CS Media.

Un trattato internazionale è un accordo giuridicamente vincolante concluso tra soggetti di Diritto Internazionale, di solito Stati o organizzazioni internazionali. Il suo scopo è creare diritti e obblighi regolati dal Diritto Internazionale. Le denominazioni comuni includono accordo e convenzione. Altri nomi, come carta, protocollo o concordato, possono indicare strumenti vincolanti. Il nome non basta a determinare la natura giuridica dello strumento; conta invece l’intenzione delle parti di vincolarsi giuridicamente. Alcuni documenti, come i gentlemen’s agreement o molti memorandum of understanding, possono avere peso politico senza essere trattati.

Definizione di Trattato Internazionale

Un trattato internazionale è definito come un accordo formale stipulato tra soggetti di Diritto Internazionale volto a produrre effetti giuridici. La definizione separa tre questioni giuridiche: se lo strumento è formale, chi sono le parti e quali conseguenze legali crea.

I trattati, per loro natura, sono accordi formali. Le parti coinvolte devono esprimere esplicitamente la volontà di essere vincolate dall’accordo. Questa manifestazione dà ai partecipanti una comprensione condivisa dell’impegno assunto. Nel campo giuridico, soprattutto secondo la consuetudine internazionale, l’espressione della volontà di uno Stato riguardo al contenuto di un trattato è di solito scritta. Tuttavia, il Diritto Internazionale riconosce eccezioni a questa regola. Alcuni trattati potrebbero non essere scritti, come i trattati orali. Sebbene riconosciuta da entità internazionali come la Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, questa modalità resta eccezionale.

Inoltre, solo i soggetti di Diritto Internazionale sono legittimati a stipulare trattati. Un soggetto di Diritto Internazionale può detenere diritti e assumere obblighi nell’ordinamento giuridico internazionale. La capacità di stipulare trattati è più stretta della personalità giuridica internazionale. Ad esempio, gli individui possono essere riconosciuti in certi contesti del Diritto Internazionale, ma generalmente non stipulano trattati autonomamente.

Infine, un trattato internazionale è uno strumento destinato a produrre effetti giuridici. In altre parole, la sua ragion d’essere è produrre nuove norme – diritti o obblighi – all’interno del sistema giuridico internazionale. Affinché un accordo sia considerato un trattato, le parti devono mostrare l’intenzione esplicita di vincolarsi legalmente. Questa intenzione è nota come animus contrahendi, ovvero intenzione di contrarre. Animus contrahendi si riferisce alla reale volontà delle parti di assumere obbligazioni tramite l’accordo.

Sinonimi di Trattato Internazionale

Nel campo del Diritto Internazionale, diversi termini indicano gli strumenti giuridici che gli Stati e altri soggetti giuridici impiegano per regolare le proprie relazioni. Sebbene siano comunemente raggruppati sotto il termine generico «trattato internazionale», questi termini possiedono significati e applicazioni specifici. Alcuni riflettono la natura o lo scopo dell’accordo. Altri indicano documenti che non sono trattati in senso tecnico-giuridico.

I termini che spesso indicano trattati includono:

  • Accordo: Generalmente usato per indicare un atto di minore importanza o che coinvolge pochi partecipanti. La sua flessibilità gli consente di adattarsi a svariate situazioni internazionali.
  • Carta o costituzione: Questo termine si applica agli atti fondativi delle organizzazioni internazionali, definendone struttura e funzioni.
  • Statuto: Si riferisce allo strumento giuridico che istituisce e disciplina i tribunali internazionali, definendone la giurisdizione e le procedure.
  • Compromesso: Un atto tramite il quale le parti sottopongono una controversia all’arbitrato, specificando le condizioni e i termini del processo.
  • Concordato: Si riferisce ai trattati stipulati tra la Santa Sede e altre parti su questioni religiose o sull’organizzazione della Chiesa.
  • Convenzione: Identifica un atto multilaterale destinato a creare norme di applicazione generale, spesso con numerosi firmatari.
  • Accordo di cooperazione: Usato per accordi su argomenti specifici e diversi, che possono essere bilaterali o multilaterali.
  • Modus vivendi: Si riferisce a un accordo temporaneo volto a mantenere lo status quo o a stabilire le basi per future negoziazioni.
  • Pactum de negotiando: Un obbligo di avviare negoziati per concludere un trattato su una questione specifica.
  • Pactum de contrahendo: Un impegno fermo a concludere un accordo finale su una determinata questione.
  • Protocollo: Può riferirsi ai lavori di una conferenza o alle norme e decisioni che ne derivano.

I termini collegati che di norma non indicano trattati includono:

  • Gentlemen’s agreement: Un accordo informale basato sull’onore tra statisti. Può riflettere intenzioni serie, ma non crea obblighi giuridici nel campo del Diritto Internazionale.

  • Dichiarazione: Un atto che sancisce principi, spesso di natura etica o politica, senza creare necessariamente obblighi giuridici vincolanti.

  • Memorandum of understanding: Sebbene concluso tra soggetti di Diritto Internazionale, questo strumento giuridico è privo del necessario animus contrahendi per essere considerato un trattato, poiché contiene principalmente esortazioni politiche prive di forza giuridica obbligatoria.

La distinzione tra questi termini incide sull’interpretazione e sull’applicazione del Diritto Internazionale. Il nome e l’oggetto di uno strumento sono solo punti di partenza. I giuristi esaminano anche il processo di produzione e la forma finale. La questione decisiva è se soggetti internazionali, soprattutto Stati, abbiano creato lo strumento con l’intenzione di produrre effetti giuridici concreti.

Tipi di Trattati Internazionali

I trattati internazionali possono essere classificati per caratteristiche, obiettivi e portata. Le principali classificazioni giuridiche e politiche sono:

  • I trattati bilaterali coinvolgono solo due parti. I trattati multilaterali includono tre o più parti. La Carta delle Nazioni Unite è un esempio multilaterale rilevante ed è stata ratificata da 193 Paesi.
  • I trattati aperti consentono ad altri Stati o entità di aderire dopo la conclusione. I trattati chiusi ammettono nuove parti solo con l’autorizzazione di tutte le parti esistenti.
  • I trattati in forma semplificata richiedono meno formalità per entrare in vigore, di solito firma o approvazione da parte di un rappresentante. I trattati in forma solenne richiedono processi più complessi e spesso dipendono dalla ratifica dopo approvazione parlamentare.
  • I trattati transitori hanno un effetto immediato e creano una situazione che perdura nel tempo, come un regolamento di confine. I trattati permanenti estendono osservanza ed effetti nel tempo, come spesso fanno i trattati commerciali e quelli sui diritti umani.
  • I trattati con effetti limitati vincolano solo le parti firmatarie. I trattati con effetti non limitati possono influenzare altri soggetti di Diritto Internazionale oltre i firmatari.

Le Convenzioni di Vienna sui Trattati

Nel Diritto Internazionale, le Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 sono i due principali strumenti sul diritto dei trattati. Stabiliscono regole per definire e creare trattati. Disciplinano anche interpretazione, applicazione, modifica ed estinzione.

La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969 (VCLT/69) è entrata in vigore nel 1980. Si concentra esclusivamente sui trattati conclusi tra Stati, fornendo una definizione formale e completa di ciò che costituisce tale documento. Secondo questa convenzione, un trattato è «un accordo internazionale concluso in forma scritta tra Stati e regolato dal Diritto Internazionale, sia esso incorporato in un unico strumento o in due o più strumenti connessi e qualunque sia la sua particolare denominazione». Secondo l’articolo 5 della VCLT/69, essa si applica a qualsiasi trattato che costituisca uno strumento costitutivo di un’organizzazione internazionale e a qualsiasi trattato adottato nell’ambito di un’organizzazione internazionale, senza pregiudizio per le regole pertinenti dell’organizzazione.

La Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati tra Stati e Organizzazioni Internazionali o tra Organizzazioni Internazionali del 1986 (VCLT/86) era destinata a disciplinare i trattati che coinvolgono organizzazioni internazionali. La convenzione riflette il ruolo crescente di tali organizzazioni nella conclusione dei trattati. Risponde anche alla necessità di regolare gli accordi a cui partecipano. Nel giugno 2026, la Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite indicava ancora la VCLT/86 come non in vigore, perché l’articolo 85 richiede 35 ratifiche o adesioni statali e le organizzazioni internazionali che aderiscono alla convenzione non contano per tale soglia di entrata in vigore. Ciononostante, molte delle norme che contiene sono trattate come parte del diritto internazionale consuetudinario – ovvero, l’insieme delle norme internazionali non scritte.

Conclusione

I trattati internazionali sono strumenti centrali per regolare le relazioni tra soggetti giuridici a livello globale. La varietà dei termini usati per questi accordi mostra perché la forma giuridica non può essere dedotta solo dal titolo del documento. Distinguere i trattati dai documenti correlati migliora negoziazione, attuazione e risoluzione delle controversie su diritti e obblighi internazionali. Le Convenzioni di Vienna del 1969 e del 1986 contengono le principali regole internazionali sulla creazione dei trattati. Regolano anche modifica, attuazione ed estinzione.

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